Qualora entro il termine indicato nell’articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari[530, 2906 c.c.], l’erede non può eseguire pagamenti [502 c.c.], ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari [499, 502, 503 c.c.].A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta [504 c.c.], le dichiarazioni di credito [505, 507 c.c.].L’invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia [501, [505, 506, 530 c.c.].
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