Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando i creditori o legatari non si oppongono [498 c.c.] ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari [649 ss. c.c.] a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità [499, 503, 2741, 2830 c.c.].Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore [649 c.c.], nei limiti del valore del legato.Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [2934 c.c.].
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