Art. 494 — Omissioni o infedeltà nell’inventario

Dal beneficio d’inventario decade l’erede [493, 505, 509, 564 c.c.] che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità [762 c.c.], o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti [484, 527 c.c.].