L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede [2830, 2941 n.5 c.c.].Conseguentemente:
1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte [448 c.c.];
2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [564, 586 2 c.c.];
3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede [495, 499, 502 c.c.]. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente [512 ss. c.c.], se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario [493, 494, 505, 564 c.c.] o vi rinunzi.
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