I minori [2 c.c.], gli interdetti [414 c.c.] e gli inabilitati [415 c.c.] non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario [471, 472 c.c.], se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione [431 c.c.], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.