Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinché la rappresenti in giudizio [529 c.c.; 78 ss., 780 c.p.c.].