Art. 484 — Accettazione col beneficio d’inventario

L’accettazione col beneficio d’inventario [470, 490, 510, 511 c.c.] si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456 c.c.], e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale [52, 53 disp. att.].Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione [456, 2648 2830 c.c.].La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [494 c.c., 769 ss. c.p.c.].Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto [495, 511 c.c.].