Art. 482 — Impugnazione per violenza o dolo

L’accettazione dell’eredità si può impugnare [483, 1324 c.c.] quando è effetto di violenza [1434 ss. c.c.] o di dolo [1439 c.c.].L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [1442 c.c.].