Art. 480 — Prescrizione

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni [481, 485, 487, 525, 2946 c.c.].Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione [456 c.c.] e, in caso d’istituzione condizionale [633 ss. c.c.], dal giorno in cui si verifica la condizione [1353, 1359, 2935 c.c.]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.Il termine non corre per i chiamati ulteriori [688 c.c.], se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno [525 c.c.].