Art. 477 — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione [769 c.c.], la vendita [1470, 1542 c.c.] o la cessione [1260 c.c.], che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità [476 c.c.].