Art. 473 — Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.Il presente articolo non si applica alle società [13, 2247 c.c.].