Art. 470 — Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente [475, 476 c.c.] o col beneficio d’inventario [484 ss. c.c.].L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore [634 c.c.].