Art. 466 — Riabilitazione dell’indegno

Chi è incorso nell’indegnità [463 c.c.] è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico [2699 c.c.] o con testamento [587 c.c.].Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.


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