Art. 463 — Casi di indegnità

È escluso dalla successione come indegno [306, 309 c.c.]:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [575 c.p.];

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale] dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio [580 c.p.];

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile [con la morte], con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale [368 c.p.]; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale [372 c.p.];

3 bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art. 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima;

4) chi ha indotto con dolo [1439 c.c.] o violenza [1434 c.c.] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare [679 c.c.] o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [684 c.c];

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.