Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione [1 c.c.].Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti [784 c.c.].
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