Art. 451 — Forza probatoria degli atti

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto [2700].Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria [2697].Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore [2739].