Art. 450 — Pubblicità dei registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono pubblici.Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.