L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza [50, 63].
L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza [50, 63].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.