Art. 446 — Assegno provvisorio

Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati [1292], a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri [282 c.p.c.].