Se più persone sono obbligate nello stesso grado, alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche [438].Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo [443] di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze [446].
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