Art. 438 — Misura degli alimenti

Gli alimenti possono essere chiesti [445] solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [440, 441] di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale [51, 435, 439, 446, 660, 1881].Il donatario [437] non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.