Art. 433 — Persone obbligate

All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

1) il coniuge [51, 156];

2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [, anche naturali];

3) i genitori [279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore [434];

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [439].