Art. 432 — Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

L’autorità giudiziaria [712, 720 c.p.c.] che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.Si applica anche in questo caso, il primo comma dell’articolo precedente.Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione [426] compiuti dall’inabilitato [415] dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione [429], possono essere impugnati [427] solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.].