La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione [429] produce i suoi effetti appena passata in giudicato [324 c.p.c.].Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione [133 c.p.c.] della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [432].
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