Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta [414], si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente [1425].L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto [1442].Resta salva ogni diversa disposizione di legge [120, 775].
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