L’inabilitato [414] può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare [100; 732 c.p.c.]. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
L’inabilitato [414] può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare [100; 732 c.p.c.]. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
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