Art. 417 — Istanza d’interdizione o di inabilitazione

L’interdizione [414] o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini [78] entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [69 c.p.c.].Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori [332], l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [712 ss. c.p.c.].