Art. 392 — Curatore dell’emancipato

Curatore del minore sposato con persona maggiore di età [2] è il coniuge.Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare [344] può nominare [43, 45] un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età [117], o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio [149] o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell’articolo 165.