Art. 391 — Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare [ABROGATO]

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta o del tutore.L’emancipazione puo essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non puo accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potesta salvo che concorrano gravissime ragioni.]