Art. 388 — Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore [2] può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto [386] della tutela [295, 596, 779].La convenzione può essere annullata [1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.