[Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale [732 c.p.c., 38]:
1) alienare beni [376], eccettuati i frutti [820] e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni [2784] o ipoteche [2808];
3) procedere a divisioni [713, 1111] o promuovere i relativi giudizi [784];
4) fare compromessi [806 c.p.c.] e transazioni [1965, 1966] o accettare concordati [127 ss.].
L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare [art. 732 del c.p.c.].]
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