Art. 367 — Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo.Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare [344] all’atto del deposito [46, 48].In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito [368].