Art. 350 — Incapacità all’ufficio tutelare

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio [393]:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale [348];

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale [32, 34, 609 novies c.p.] o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [348];

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti [50, 142].

5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge.