Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [38, 51], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare [336] ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [742 c.p.c.].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.