Art. 318 — Abbandono della casa del genitore

Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo [358] ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare [344] [38].