Art. 313 — Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio [737 c.p.c.], sentito il pubblico ministero [738 c.p.c.] e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione [298].L’adottante, il pubblico ministero [740 c.p.c.], l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione [739 c.p.c.], possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [739 c.p.c.].


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