Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante [296, 297] di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza [43].L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2702, 2703].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.