Art. 311 — Manifestazione del consenso

Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante [296, 297] di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza [43].L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2702, 2703].