Art. 310 — Cessazione degli effetti dell’adozione [ABROGATO]

[Gli effetti dell’adozione cessano:

1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;

2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adottante;

3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante.]