L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.Il figlio nato fuori dal matrimonio che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante.Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito.Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.