Art. 298 — Decorrenza degli effetti dell’adozione

L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia [309, 313].
Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.
Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.
Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti [299] dal momento della morte dell’adottante.