L’azione per reclamare lo stato legittimo spetta al medesimo.L’azione è imprescrittibile [2934].Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.
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