Art. 248 — Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità

L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse [100 c.p.c.].L’azione è imprescrittibile [2934].Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori [102 c.p.c.].Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.