La filiazione [legittima] si prova con l’atto di nascita [452] iscritto nei registri dello stato civile [238, 451].Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato [131] di figlio [legittimo].
La filiazione [legittima] si prova con l’atto di nascita [452] iscritto nei registri dello stato civile [238, 451].Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato [131] di figlio [legittimo].
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