Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione [179, lett. a)] o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione [179, lett. b)]. In mancanza di prova contraria si presume [2727] che i beni mobili facciano parte della comunione.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.