Art. 168 — Impiego ed amministrazione del fondo

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale [180 ss.].