Art. 156 — Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge [38] cui non sia addebitabile la separazione [151] il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri [548, 585].L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti [438].[omissis][omissis][omissis]Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti [710 c.p.c.].