Art. 144 — Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa [29 Cost].A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.