Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [84 ss. c.c.], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.[La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell’ultimo domicilio].
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