Art. 114 — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali [ABROGATO]

[Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’articolo 111.]