Art. 87 — Parentela, affinità, adozione

Non possono contrarre matrimonio fra loro [117 c.c.]:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [legittimi o naturali] [75 c.c.];

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [101, 116 comma 2 c.c.];

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta [78 c.c.]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117 c.c.] o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili [116 comma 2 c.c.];

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona [294 c.c.];

8) l’adottato e i figli dell’adottante [300 c.c.];

9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
[I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all’affiliazione [409]].[I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [250]].Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione [o di filiazione naturale]. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117c.c.].Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84.


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